![]() |
Home Azienda Sicurezza sul lavoro Sicurezza cantieri Principali commesse Richiedi preventivo Contattaci |
Sicurezza sul lavoro Definizioni delle Figure previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione MC - Il Medico Competente Il RLS - Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza Informazioni sui rischi La Valutazione dei Rischi La Formazione e Informazione dei lavoratori La Sorveglianza Sanitaria MC - Il Medico Competente La Cartella Sanitaria Le Visite Mediche Periodiche L'Informazione dei Lavoratori |
La Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi, sia nel settore privato che pubblico, comprende l'attività svolta in luoghi di lavoro:
Il datore di lavoro effettua l'analisi e la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi dati dalle attività, dalle mansioni svolte, dall'uso di macchine e attrezzature, dall'uso di particolari sostanze, ecc.. Fatta la valutazione dei rischi si dovrà redigere una relazione scritta contenente le misure di prevenzione previste dall'azienda e il loro programma di attuazione. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo, all'introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie. Dal punto di vista del metodo si può procedere nell'analisi dei rischi presenti nelle varie attività di lavoro individuando i rischi residui, ovvero quella parte di rischio che non si elimina con le misure tecniche previste dalla normativa precedente (DPR 547/55, DPR 303/56 ecc.) ma prendendo in considerazione le disposizioni dettate dalle misure generali di tutela contenute nel 626/94. La valutazione è effettuata con la collaborazione del responsabile al servizio di prevenzione e del medico competente, e comunque consultando il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza. Individuazione delle misure di prevenzione e protezione Individuati i rischi per ogni singola fase produttiva, va redatta una relazione sulle misure di sicurezza da applicare con il relativo programma di attuazione. Il documento deve essere custodito in azienda e aggiornato in caso di modifiche significative alla tipologia dei lavori, all'organizzazione del lavoro, o di sostituzione dei materiali o delle attrezzature.
È bene distinguere tra misure di tipo tecnico protettivo, misure di tipo organizzativo e misure di tipo preventivo. Il documento di prevenzione deve contenere, obbligatoriamente:
Le aziende con meno di 10 dipendenti sono esonerate dalla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, questo può essere sostituito da un'autocertificazione sull'avvenuta valutazione. |